Con risposta a Interpello n. 522 del 29.7.2021 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti circa il momento di (ir)rilevanza fiscale delle sopravvenienze attive derivanti da stralcio di debiti accordati dai creditori nell’ambito di un piano attestato di risanamento redatto ai sensi dell’art. 67, comma 3, lett. d), L. fall., sottoposto a “condizione sospensiva”.
Una società in difficoltà finanziaria ha incaricato un professionista di redigere un Piano di risanamento ai sensi dell’art. 67, comma 3, lett. d), della Legge fallimentare (R.D. n. 267/1942), che è stato attestato con apposita relazione nell’anno 2019. Il Piano prevedeva che la società concludesse una serie di accordi di saldo e stralcio con i singoli creditori volti alla chiusura delle rispettive posizioni debitorie. Tuttavia il piano, benché redatto e attestato nel 2019, era da considerarsi ancora inefficace in quanto era stata prevista una specifica clausola (“condizione sospensiva”) che ne subordinava l’efficacia all’avvenuta sottoscrizione di tutti gli accordi di saldo e stralcio del debito relativi alla varie posizioni. L’iscrizione del Piano nel Registro delle Imprese è avvenuta nel 2020 mentre nel 2021 è stato sottoscritto l’ultimo accordo di stralcio del debito, tuttavia l’attestatore, con ulteriore relazione redatta in prossimità della chiusura dell’esercizio 2020, ha dato atto che la condizione sospensiva doveva ritenersi decaduta nonostante non fosse formalmente intervenuto l’accordo con l’ultimo creditore “in quanto non dirimente per la definizione del risanamento della società”, trattandosi di debito di non rilevante entità.
La società ha pertanto richiesto chiarimenti all’Agenzia delle Entrate circa la possibilità di applicare la disposizione di cui all’art. 88, comma 4 ter, secondo periodo, del TUIR, alle sopravvenienze attive derivanti da un Piano attestato sottoposto a condizione sospensiva, divenuto efficace e iscritto nel Registro delle Imprese in data successiva alla stipula degli accordi di saldo e stralcio dei debiti da cui originano le sopravvenienze attive.
L’articolo 88, comma 4 ter, secondo periodo, del TUIR, dispone che “in caso ….. di un Piano attestato ai sensi dell’art. 67, terzo comma, lettera d) del regio decreto n. 267 del 1942, pubblicato nel registro delle imprese ….. la riduzione dei debiti dell’impresa non costituisce sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui all’art. 84, …..”.
La finalità di questa previsione normativa è di riconoscere al soggetto che versa in uno stato di difficoltà un beneficio fiscale legato alla riduzione dei debiti derivanti da procedure di risanamento di imprese in crisi, che esclude parzialmente dall’imposizione la sopravvenienza attiva conseguente all’attuazione del Piano attestato, volto alla prosecuzione dell’attività. La pubblicazione del Piano nel Registro delle Imprese, benché non obbligatoria sul piano civilistico, costituisce una condizione necessaria ai fini dell’applicabilità della citata agevolazione fiscale.
Nel caso specifico l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:
– la riduzione dei debiti coincide con il momento a partire dal quale l’accordo diventa efficace tra le parti; se l’efficacia dell’accordo è subordinata al verificarsi di una condizione sospensiva gli effetti si producono nel momento in cui si verifica la condizione;
– le sopravvenienze attive conseguenti all’esdebitazione sono rilevanti nel periodo d’imposta in cui assume efficacia l’accordo;
– la cancellazione dei debiti derivante da piani attestati rientra nell’ambito applicativo dell’art. 88, comma 4 ter , secondo periodo, del TUIR, salvo che il Piano sia pubblicato nel Registro delle Imprese, ai sensi della citata disposizione normativa.
Settembre 2021
