La società semplice viene utilizzata quale strumento di tutela e gestione del patrimonio, soprattutto in ambito immobiliare, per i vantaggi che presenta in termini di minori adempimenti gestionali nonché per agevolazioni di natura fiscale, di recente confermati da risposte ad interpelli da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Quanto al primo aspetto la società semplice (s.s.) fa parte, insieme alle società in nome collettivo (s.n.c.) e alle società in accomandita semplice (s.a.s.), delle società di persone. Ad essa si applicano quindi le regole del diritto societario e non quelle dalla comunione. Si differenzia dalle altre società per esclusione della possibilità di aver ad oggetto attività commerciali e per la conseguente esclusione:
– dall’obbligo di tenere i libri e le altre scritture contabili di cui all’art. 2214 c.c. (salvo l’obbligo di rendiconto);
– dalla soggezione al fallimento e alle altre procedure concorsuali (art. 2221 c.c. e art. 1 del R.D. 16.3.1942, n. 267, L. fall.).
Da un punto di vista fiscale la s.s. che ha come oggetto principale la gestione dei beni non è considerata soggetta ad I.V.A. (circ. AE n. 26/E/2016). Ai fini delle imposte sui redditi la s.s. è un’entità trasparente (art. 5 del D.P.R. n. 917/86, T.U.I.R.), il reddito complessivo della stessa viene pertanto attribuito ai soci in modo proporzionale alle quote di partecipazione possedute. Nella pratica, le regole fiscali di una società semplice, per quanto concerne la determinazione del reddito complessivo, sono le stesse di una persona fisica (ad esempio per la tassazione del canoni di locazione immobiliari oppure per la percezione di dividendi derivanti da partecipazioni societarie).
L’equiparazione della tassazione dei redditi a quella prevista nei confronti delle persone fisiche si presenta particolarmente vantaggiosa in presenza di plusvalenze derivanti da vendite di immobili (diversi da terreni edificabili).
Infatti in questo caso le plusvalenze realizzate dalla s.s. a seguito di cessione onerosa dei fabbricati sono soggette, come per le persone fisiche, agli artt. 67 e 68 del D.P.R. 917/86 (TUIR), per cui determinano base imponibile nella categoria dei “redditi diversi” soltanto se la vendita avvenga entro cinque anni dall’ultimazione della costruzione o dall’acquisto.
Chiarimenti importanti sono giunti da parte dell’Agenzia delle Entrate con riferimento al passaggio successivo alla vendita ultraquinquennale, cioè la distribuzione ai soci delle somme ricavate dalla cessione del bene. Con risposte ad interpelli ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. a) della legge n. 2012/2000 la D.R.E. della Lombardia (n. 904-91/2013 del 22.4.2013) e la D.R.E. del Piemonte (n. 901-526/2017 del 29.9.2017) è stato chiarito che la distribuzione ai soci di una s.s. del ricavato della vendita di beni immobili diversi da un’area edificabile e detenuti da oltre cinque anni, o l’assegnazione a loro favore di questi ultimi, con contestuale scioglimento della società, sono situazioni prive di riflessi reddituali.
Le conclusioni rappresentate dalle Direzioni Regionali sono conformi anche alla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 6/2006 (par. 7.12) secondo la quale “i redditi di partecipazione non costituiscono un’autonoma categoria reddituale, ma assumono la natura della categoria reddituale dalla quale traggono origine”. In estrema sintesi, non vi sarebbe reddito tassabile in capo ai soci, visto che vengono distribuiti proventi non imponibili per la società.
Seguendo l’impostazione prospettata le D.R.E. citate hanno inoltre chiarito che, anche nel caso di assegnazione ai soci all’atto del recesso o di scioglimento della società, di beni immobili posseduti da più di cinque anni, così come non sarebbero imputabili per trasparenza i plusvalori se la società procedesse essa stessa al realizzo, allo stesso modo non sussiste obbligo di dichiarare il reddito da parte del socio all’atto del recesso o della liquidazione.
La gestione di patrimoni immobiliari attraverso lo strumento della s.s. presenta quindi vantaggi da un punto di vista fiscale meritevoli di attenzione che negli ultimi tempi hanno avuto conferma nei citati provvedimenti di prassi, anche quale conseguenza del maggior utilizzo della s.s. per effetto dei provvedimenti legislativi periodicamente proposti in tema di “trasformazione agevolata” in s.s. di società commerciali dedite alla gestione di immobili (da ultimo la legge n. 232/2016).
