L’art. 3, comma 1 – bis, del decreto legge 7.10.2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27.11.2020, n. 159, ha apportato, con decorrenza dal 4 dicembre 2020, importanti modifiche alla legge fallimentare in tema di transazione fiscale e contributiva, procedimento disciplinato dall’art. 182 – ter del Regio decreto n. 267/1942 (legge fallimentare). Tale istituto (inizialmente nato per tutelare, in misura prevalente, gli interessi erariali e poi evoluto nel senso di contemperare i predetti interessi con la massima salvaguardia della continuità aziendale e dei connessi livelli occupazionali) permette di formulare all’Agenzia delle Entrate, all’Agenzia delle Entrate – Riscossione o agli Enti previdenziali (es. I.N.P.S.), una proposta di pagamento parziale o anche dilazionato, dei tributi o dei contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori, compresi gli accessori, a supporto del piano di cui all’art. 160 l. f., proposto ai creditori nell’ambito del concordato preventivo oppure nel corso delle trattative che precedono la stipulazione dell’accordo di ristrutturazione del debito di cui all’art. 182 –bis della l.f.. La falcidia del credito tributario e previdenziale è ammessa a condizione che il piano concordatario preveda una soddisfazione del credito in misura non inferiore a quella realizzabile dalla liquidazione, in ragione del grado di privilegio che assiste il credito stesso, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, come attestato da un professionista iscritto al Registro dei Revisori Legali, in possesso dei requisiti per assumere la nomina di curatore fallimentare (avvocato, commercialista, ecc.) ed indipendente rispetto alla società debitrice. Se il credito erariale o previdenziale è assistito da privilegio, la percentuale, i temi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti a creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli delle agenzie fiscali o degli enti previdenziali. Se il credito ha natura chirografaria la proposta non può essere inferiore a quella riservata agli altri creditori chirografari. Nell’ambito del concordato preventivo il voto, favorevole o contrario alla proposta formulata, è espresso dagli uffici competenti, in sede di adunanza dei creditori. Nell’ambito degli accordi di ristrutturazione l’eventuale adesione è espressa con la sottoscrizione dell’atto negoziale.
Con le modifiche introdotte all’art. 180, comma 4 e 182 – bis, comma 4, del R.D. 267/42, dal D.L. n. 125/2020, convertito dalla L. n. 159/2020, il Tribunale può ora omologare il concordato preventivo o l’accordo di ristrutturazione anche in mancanza di voto da parte dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, quando l’adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze per l’approvazione del concordato (maggioranza dei crediti ammessi al voto e, se presenti, delle classi) ovvero è decisiva ai fini delle maggioranze per la stipula dell’accordo di ristrutturazione (creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti) e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista attestatore, la proposta di soddisfacimento dell’amministrazione o degli enti è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria.
Tali modifiche sono state accolte in modo positivo dalla dottrina e dagli operatori, soprattutto per la funzione di supplenza assegnata al Tribunale in caso di mancata adesione della proposta.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 34 del 29.12.2020, ha fornito nuove istruzioni agli Uffici in ordine alla valutazione delle proposte di trattamento del credito tributario, per effetto delle modifiche legislative intervenute. Nel nuovo sistema, la relazione del professionista attestatore assume un ruolo determinate per la procedura e deve ricomprendere un nucleo minimo di informazioni, elencate nella circolare dell’Agenzia che, qualora presenti, sono in grado di far acquisire un valore presuntivo alle prospettazioni e alle conclusioni contenute nella proposta. La valutazione di convenienza economica degli Uffici si fonda sugli elementi esposti nel piano attestato dal professionista e, nel caso di concordato preventivo, anche su quanto attestato e verificato dal commissario giudiziale.
Particolare importanza assume un passaggio della circolare con il quale l’Agenzia informa che gli Uffici, nel formare il proprio convincimento sulla proposta, potranno “disattendere le rispettive risultanze solo allorquando le ritengano manifestamente non attendibili, ovvero non sostenibili, anche alla luce del contesto economico e competitivo di riferimento, nonché della situazione economico – patrimoniale dell’impresa. In tal caso gli uffici devono corredare il giudizio di manifesta inattendibilità o insostenibilità con una puntale motivazione, idonea a individuare in maniera analitica le ipotesi, le prospettazioni e i dati – compendiati nel piano e nella relazione – ritenuti non attendibili”. Tali criticità dovranno inoltre essere portate a conoscenza del debitore al fine di avviare una specifica interlocuzione.
Secondo l’Agenzia, gli Uffici preposti dovranno rilevare, ai fini della valutazione della proposta, anche la condotta del contribuente. L’iter di valutazione è influenzato dalle attività distrattive o decettive del debitore. I precedenti fiscali del contribuente non sono generalmente esaminati in sede di valutazione della proposta, tuttavia, una sistematica e deliberata violazione degli obblighi fiscali, pur non assumendo autonoma rilevanza, rientrerà nell’ambito della valutazione.
Altra importante apertura da parte dell’Agenzia è la possibilità di aderire alla proposta anche nel caso in cui ai “creditori strategici” di cui all’art. 182 –quinquies, comma 5, l.f., sia attribuito un trattamento migliore a quello riservato all’Erario, anche qualora i crediti di questi ultimi non siano assistiti da un grado di privilegio migliore di quello riconosciuto ai crediti erariali. Tuttavia la strategicità del creditore dovrà fondarsi su elementi oggettivi e concreti.
Si ritiene che l’ente creditore avrà comunque la possibilità di costituirsi nel giudizio di omologazione del concordato preventivo, sia nel caso che abbia espresso voto contrario alla proposta (in qualità di creditore dissenziente), sia nel caso non abbia espresso voto (in quanto rientrante nella generica categoria “qualunque interessato” (Cassazione n. 2227/17), esponendo i motivi di contrarietà all’omologa sia sotto profili di legittimità che in punto di convenienza della proposta.
Un’ultima annotazione va effettuata con riferimento al significato da attribuire alla locuzione “mancanza di voto”, se cioè la stessa possa ricomprendere anche il “voto contrario” alla proposta. I primi commenti sul tema sono favorevoli ad un’applicazione delle nuove norme non solo nel caso in cui gli Uffici o gli Enti competenti non si pronuncino sulla proposta, ma anche quando la rigettino. Si legge infatti nella Relazione illustrativa al D. Lgs. n. 14/2019, Codice della Crisi d’Impresa, che andrà in vigore dal 1° settembre 2021 (nel quale è prevista identica disposizione normativa, la cui applicazione è stata anticipata dalla Legge n. 159/2020, al fine di agevolare la risoluzione delle crisi d’impresa accentuate dalla pandemia in corso) che tali norme intendono “superare ingiustificate resistenze alle soluzioni concordatarie, spesso registrate nella prassi”. Si ritiene pertanto che tali resistenze si possono concretizzare sia qualora l’ente creditore dilazioni oltre misura la risposta alla proposta di transazione, sia qualora esso la rigetti espressamente. La circolare n. 34/E/2020 dell’Agenzia non si è pronunciata sul tema e sarebbe pertanto utile un chiarimento normativo, al fine di prevenire applicazioni non omogenee delle nuove norme.
