L’art. 18 del D.L. n. 73 del 25.5.2021 ha finalmente anticipato la possibilità di emettere la nota di variazione IVA riferita ad una precedente fattura attiva rimasta insoluta, già al momento di apertura della procedura di crisi del cliente insolvente, senza dover più attendere l’esito dell’attività degli organi della procedura ed in particolare lo spirare del termine per impugnare il piano di riparto finale, ad esempio nel caso di fallimento.
L’intervento normativo introduce il comma 3 bis all’art. 26 del DPR n. 633/72, il quale prevede, alla lettera a), la possibilità di emettere la nota di variazione IVA già dal momento in cui viene emessa la sentenza dichiarativa di fallimento del debitore, ovvero il decreto di ammissione al concordato preventivo o anche il decreto di omologazione di un accordo di ristrutturazione ai sensi dell’art. 182 bis della L.F. o, infine, la data in cui viene pubblicato al Registro delle Imprese il piano attestato di cui all’art. 67, terzo comma, lett. d), della Legge Fallimentare.
La nuova regola si applica alle procedure avviate dopo l’entrata in vigore del decreto legge, il 26 maggio 2021, tutti i crediti pregressi restano vincolati alla precedente normativa.
Le regole non cambiano quando il mancato pagamento del corrispettivo è collegato ad una procedura esecutiva individuale. In questo caso, per emettere una nota di variazione Iva il creditore dovrà attendere l’infruttuosità della procedura stessa, certificata dal verbale di pignoramento da cui risulti che presso il terzo pignorato non vi sono beni / crediti da pignorare, nel caso di pignoramento presso terzi o l’impossibilità di accesso al domicilio del debitore o la sua irreperibilità.
Una soluzione che consenta il recupero dell’IVA, mediante nota di variazione in diminuzione, senza dover attendere l’infruttuosità della procedura esecutiva individuale, sarebbe auspicabile in quanto conforme all’art. 90, par. 1 della direttiva n. 2006/112/CE in virtù della quale gli Stati membri, stabilendo le relative condizioni, possono prevedere la riduzione della base imponibile a fronte del mancato pagamento, totale o parziale, del corrispettivo.
Proprio questo è stato il principio ispiratore della modifica all’art. 26 del DPR n. 633/72 con riferimento alle procedure concorsuali per le quali, al fine di determinare l’infruttuosità della stessa per subordinare la riduzione della base imponibile IVA, come previsto nel testo ante modifica, occorreva attendere circa dieci anni. Si ritiene che tale principio debba valere ancora di più in presenza di una procedura esecutiva individuale per la quale cristallizzarne l’infruttuosità risulta ancora eccessivamente oneroso, stando anche alle tempistiche medie del processo civile in ambito nazionale.
Se il debito, dopo l’emissione della nota di variazione IVA, viene pagato in tutto o in parte, il creditore è obbligato a rettificare in aumento l’IVA a debito corrispondente. Il debitore, se al momento dell’emissione della nota di variazione aveva incrementato l’IVA a debito, ha diritto di portare in detrazione l’imposta corrispondente alla variazione effettuata.
Giugno 2021
