La legge fallimentare si arricchisce di nuovi istituti con l’obiettivo di dare linfa agli operatori economici, per prevenire e contrastare la crisi d’impresa, nel mutato contesto economico – sociale conseguente alla pandemia da COVID – 19.
Tra questi, di particolare interesse è il nuovo accordo di ristrutturazione ad “efficacia estesa”, in vigore dal 25.8.2021 per effetto del Decreto legge n. 118/2021 (in G.U. n. 202 del 24.8.2021), che ha modificato l’art. 182 – septies della legge fallimentare (R.D. n.267/1942). Così come ora strutturato, potrà diventare il principale strumento di risanamento aziendale diventando una sorta di “concordato minore”, ma senza che sia necessario depositare alcuna domanda di concordato, senza il controllo del Tribunale e del commissario giudiziale (con conseguenti minori costi per l’impresa). Tutto si reggerà sulla negoziazione tra debitore e creditori e sulla relazione dell’attestatore, mentre il Tribunale interverrà solo in sede di omologazione.
Questa nuova tipologia di accordo è da considerarsi un “sottosistema” dell’ordinario accordo di ristrutturazione dei debiti disciplinato dall’art. 182 – bis della legge fallimentare. Quest’ultimo presuppone la stipula di specifici accordi con creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, nonché il pagamento dei creditori estranei all’accordo stesso nel rispetto dei seguenti termini:
– entro centoventi giorni dall’omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data;
– entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell’omologazione.
Il tutto supportato dalla relazione di un professionista indipendente, avente i requisiti di cui all’art. 67, terzo comma, lettera d), della legge fallimentare, sulla veridicità dei dati aziendali e sull’attuabilità dell’accordo, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei.
Rispetto alla versione “ordinaria” di cui all’art. 182 – bis, l.f., l’accordo di ristrutturazione ad “efficacia estesa”, disciplinato dall’art. 182 – septies della legge fallimentare, prevede la possibilità per il debitore di pianificare l’uscita dalla crisi suddividendo (obbligatoriamente) i creditori in categorie omogenee, formate nel rispetto dell’omogeneità della posizione giuridica e degli interessi economici (similmente a quanto già avviene per la formazione delle “classi” nel concordato preventivo, ai sensi dell’art. 160, comma 1, lett. c), legge fallimentare).
Al fine di facilitarne la conclusione è possibile pervenire al perfezionamento dell’accordo nonostante il dissenso o il disinteresse di uno o più creditori, purché gli aderenti rappresentino il 75% dei crediti di ciascuna categoria (fermo restando che un creditore può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria). Tutti i creditori di ogni categoria dovranno essere informati dell’avvio delle trattative ed avere la possibilità di parteciparvi in buona fede, ricevendo completa ed aggiornata documentazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore, nonché sull’accordo e sui suoi effetti. Per i creditori non aderenti all’accordo dovrà essere prevista una soddisfazione del proprio credito in misura non inferiore alle alternative concretamente praticabili (liquidazione in bonis, concordato o fallimento).
In analogia a quanto già previsto dall’accordo “ordinario”, resta fermo, ai fini della successiva omologa da parte del Tribunale, il raggiungimento della soglia del 60% dell’indebitamento complessivo dell’impresa rappresentato dai creditori stipulanti gli accordi (siano essi volontariamente aderenti all’accordo o dissenzienti, ma, con riferimento a questi ultimi, inseriti in una specifica classe di creditori all’interno della quale si sia raggiunta l’adesione del 75% dei crediti) ed il deposito della relazione del professionista indipendente.
L’accordo di ristrutturazione ad “efficacia estesa”, come previsto dal novellato art. 182 – septies della legge fallimentare, è un istituto utilizzabile con tutti i creditori (ivi compresi i fornitori), esclusivamente nel caso sia funzionale alla continuità d’impresa (in via diretta o indiretta). Con riferimento invece agli accordi di carattere liquidatorio “l’efficacia estesa” è possibile soltanto con banche e intermediari finanziari quando rivestono, nel complesso, almeno il 50% dell’indebitamento dell’impresa.
La novità legislativa va positivamente valutata a supporto della continuità d’impresa in quanto potrà consentire notevoli risparmi finanziari ai debitori: sino ad oggi, infatti, ogni volta che un creditore non aderiva agli accordi, doveva essere pagato per intero nei 120 giorni dalla scadenza del credito ovvero dalla omologazione. Ora, se il 75% dei creditori della sua categoria sarà d’accordo, questi pagamenti potranno essere evitati, estendendo al dissenziente il trattamento previsto per gli aderenti (tempi, percentuali e modalità di pagamento).
L’accordo ad “efficacia estesa” potrà quindi diventare un vero e proprio concordato semplificato a “maggioranza rafforzata”: invece del 50% più uno dei creditori (soglia prevista dal concordato preventivo), in questo caso si dovrà raggiungere l’adesione del 75% dei creditori, tuttavia con notevoli minori costi da sostenere rispetto al concordato preventivo. Con l’ulteriore agevolazione che, nel caso in cui l’accordo di ristrutturazione e la richiesta di omologazione, sia conseguente alle trattative intercorse nell’ambito della “composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa”, recentemente introdotta dal Decreto Legge n. 118 del 24.8.2021, ed in vigore dal 15 novembre 2021, la percentuale del 75% è ridotta al 60% se il raggiungimento dell’accordo risulta dalla relazione finale dell’esperto.
