La composizione negoziata della crisi d’impresa

Gli strumenti che il legislatore mette a disposizione dell’imprenditore per fronteggiare situazioni di squilibrio patrimoniale o economico – finanziario e perseguire il risanamento si arricchiscono di una nuova procedura  – a connotazione esclusivamente volontaria – in vigore dal 15 novembre 2021.

Si tratta della “Composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa” introdotta dall’art. 2 del decreto legge n. 118 del 24.8.2021, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della Legge n. 147 del 21.10.2021.

Lo strumento è rivolto alle imprese che, pur trovandosi in situazioni di squilibrio tali da rendere probabili la crisi o l’insolvenza, hanno le potenzialità necessarie per restare sul mercato, anche attraverso la cessione d’azienda o di un ramo di essa. Il presupposto per l’accesso alla procedura è quindi la continuità aziendale, diretta o indiretta. Non sono previsti requisiti dimensionali di accesso alla composizione negoziata, che è quindi utilizzabile da tutte le realtà imprenditoriali iscritte al Registro delle Imprese, comprese le società agricole.

L’imprenditore in difficoltà, in crisi o in stato d’insolvenza reversibile, può decidere quindi d’intraprendere un percorso, del tutto riservato (la riservatezza rimane finché non decide di richiedere la concessione di misure protettive sul proprio patrimonio), chiedendo la nomina di un esperto indipendente che valuti lo stato dell’impresa e che lo assista nelle trattative da attivare per il buon esito della composizione negoziata  e, di conseguenza, per la ricerca di possibili soluzioni di risanamento dell’attività.

La negoziazione resta, per tutta la durata del percorso, una prerogativa dell’imprenditore, che porta avanti le trattative personalmente, con l’eventuale ausilio dei propri consulenti. La figura dell’esperto indipendente serve a dare forza e credibilità alla posizione dell’impresa ed a rassicurare i creditori e altre parti interessate.

L’istanza di accesso alla procedura negoziata avviene attraverso una piattaforma gestita dal sistema delle Camere di Commercio, per il tramite di Unioncamere, sotto la vigilanza del Ministero della Giustizia e del Ministero dello sviluppo economico. Attraverso la piattaforma www.composizionenegoziata.camcom.it l’imprenditore, prima di entrare nel relativo percorso, ottiene tutte le informazioni utili sulla procedura, sulle modalità di attivazione del percorso e sui documenti da produrre con l’istanza di nomina dell’esperto. E’ inoltre possibile effettuare un test pratico, con funzione di auto – diagnosi, utilizzabile anche in via preventiva rispetto al deposito dell’istanza, che consente a ciascuna impresa di verificare la situazione in cui si trova e l’effettiva perseguibilità del risanamento. L’inserimento dei dati contabili nel test, dovrebbe permettere di comprendere le sostenibilità del debito accumulato tramite i flussi finanziari futuri e dunque la gravità dello squilibrio esistente e la sua eventuale reversibilità.

Laddove vi sia l’esigenza di proteggere il patrimonio dell’imprenditore da iniziative che possono turbare il regolare corso delle trattative e mettere a rischio il risanamento dell’impresa, è previsto che l’imprenditore ottenga una protezione del patrimonio chiedendo, contestualmente alla presentazione dell’istanza di nomina dell’esperto o successivamente, l’applicazione di misure protettive successivamente sottoposte alla conferma del Tribunale competente.

L’esperto è nominato da apposite commissioni istituite presso le Camere di Commercio regionali ed è individuato tra i soggetti iscritti in elenchi formati presso le stesse Camere di Commercio. Possono essere iscritti negli elenchi i soggetti che, oltre ad essere in possesso della specifica formazione prevista dal d.l. n. 118/2021, (a) siano iscritti da almeno cinque anni all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e all’albo degli avvocati che documentino di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa, (b) i consulenti del lavoro con anzianità professionale di almeno cinque anni che documentano di aver concorso, almeno in tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di aver concorso alla presentazione di concordati in continuità aziendale omologati, (c) coloro che, pur non iscritti in albi professionali, documentino di aver svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione aziendale concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale nei confronti dei quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato d’insolvenza.

Qualora l’esperto non si convincesse che il risanamento dell’impresa sia effettivamente raggiungibile dovrebbe archiviare l’istanza . Nel caso rinvenisse concrete prospettive di risanamento, avvierà gli incontri con le parti interessate dando il via alla fase negoziale delle trattative.

Se la composizione va a buon fine, le possibili soluzioni sono:

  1. contratto privo di effetti verso terzi idoneo ad assicurare la continuità aziendale per almeno due anni o con il contenuto di cui all’art. 182 octies della legge fallimentare (convenzione di moratoria);
  2.  accordo firmato da imprenditore, creditore ed esperto che produce gli effetti di cui all’art. 67, terzo comma, lett. d), della legge fallimentare (esenzione degli atti da azione revocatoria), senza necessità dell’attestazione prevista dal medesimo articolo;
  3. accordo di ristrutturazione dei debiti di cui agli artt. 182 bis, 182 septies e 182 novies della legge fallimentare.

In alternativa, l’imprenditore può:

  1. predisporre un piano attestato di risanamento ai sensi dell’art. 67, terzo comma, lett. d), della legge fallimentare;
  2. proporre una domanda di concordato semplificato per liquidazione del proprio patrimonio;
  3. accedere ad una delle procedure di cui alla legge fallimentare (es. concordato in continuità aziendale ai sensi dell’art. 186 bis l.f.).   

Durante le trattative l’esperto non si sostituisce all’imprenditore il quale mantiene la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa.  

L’attivazione della composizione negoziata comporta numerose agevolazioni di natura fiscale e gestionale che:

– riducono gli interessi che maturano sui debiti tributari nella misura legale;

– esentano l’imprenditore dai reati, di cui al terzo comma dell’art.216 e dell’art. 217 della legge fallimentare, per i pagamenti e le operazioni compiute durante le trattative;

– sospendono gli obblighi di ricapitalizzazione e le cause di scioglimento previste in caso di riduzione o perdita del capitale sociale;

– esonerano da revocatoria gli atti compiuti in coerenza con le trattative e con le prospettive di risanamento;

– prevedono sanzioni tributarie ridotte e la possibilità di rateizzare in settantadue rate le imposte dovute, ma non versate;

– assicurano la conservazione degli effetti degli atti autorizzati dal Tribunale anche in caso di accesso a una delle procedure regolamentate dalla legge fallimentare.

Le misure incentivanti sono significative, tuttavia, considerato che le imprese hanno la gran parte delle loro esposizioni debitorie verso l’Erario, è naturale ritenere che il maggior numero delle composizioni negoziate dovranno concludersi secondo l’obbligatorietà della transazione fiscale (art. 182 ter della legge fallimentare) che solo un giudice può avvallare. Allo stato lo strumento minimo di “sbocco” è rappresentato dall’accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182 bis della legge fallimentare, che permette lo stralcio dei debiti tributari in generale, e delle imposte in particolare. Diversamente, gli altri “sbocchi” previsti dalla composizione negoziata non prevedono analoghi benefici in termini di riduzione delle imposte e ciò può costituire un limite all’ingresso nella composizione negoziata e nella sua riservatezza, anche se la prova dell’efficienza del nuovo percorso la daranno, come sempre, il mercato e la prassi professionale.

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